Luzzese: respinto il ricorso
Luzzese: respinto il ricorso

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE
STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 85/CDN (2011/2012)


La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall’avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall’avv. Valentino Fedeli, dall’avv.
Alessandro Vannucci, con l’assistenza dell’avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e del Signor Claudio Cresta, Segretario,
con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”

(328) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD LUZZESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE
ALL’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO 2011/2012, INFLITTA A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 95 del 31.1.2012).

(329) – APPELLO DEL SIG. FRANCO LIRANGI (Presidente della Società ASD Luzzese Calcio) AVVERSO LA SANZIONE
DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD
Territoriale presso il CR Calabria CU n. 95 del 31.1.2012).

(330) – APPELLO DEL SIG. GIOVANNI CONDEMI (collaboratore della Società ASD Luzzese Calcio) AVVERSO LA SANZIONE
DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD
Territoriale presso il CR Calabria CU n. 95 del 31.1.2012).


La Commissione esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva.
La Procura Federale, a conclusione delle indagini svolte, deferiva alla Commissione Territoriale presso il Comitato Regione Calabria:
- i signor Franco Lirangi e signor Giovanni Condemi, rispettivamente, Presidente e collaboratore della Società ASD Luzzese Calcio
99, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 5, C.G.S. in relazione all’art.7 commi 1 e 2, C.G.S., in ordine ai fatti
così come contestati nell’atto di deferimento.
- il signor Domenico Petruzzelli, Arbitro fuori dai quadri con incarico di osservatore arbitrale della Sezione AIA di Barletta, per
rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 7, commi 1,2, 10, comma 1 C.G.S., in ordine ai fatti
così come contestati nell’atto di deferimento;
- i signori Domenico Spolitu, Santo Mandalari, Angelo Ametrano e Andrea Forte, rispettivamente, Presidente, Dirigente e calciatori
della Società US Praia, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 7, comma 7, C.G.S., per
aver omesso di denunciare i fatti di cui erano a conoscenza e meglio indicati nel deferimento;
- le società ASD Luzzese Calcio e US Praia per rispondere a titolo diretto ed oggettivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e
2, C.G.S. delle violazioni ascritte ai rispettivi legali rappresentanti e tesserati.
Con provvedimento 16 gennaio 2012 (CU n.95 del 31 gennaio 2012), la Commissione Territoriale applicava nei confronti di Lirangi
Franco e di Condemi Giovanni la sanzione dell’inibizione per anni 3 (tre) sino al 31 gennaio 2015; nei confronti di Petruzzelli
Domenico la sanzione dell’inibizione per anni 2 (due) sino al 31 gennaio 2014; nei confronti della Società ASD Luzzese Calcio 99 la
sanzione della retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato 2011/2012; nei confronti di Spolitu Gino Domenico la
sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) sino al 22 novembre 2012 (già inibito fino al 22 settembre 2012) e nei confronti della Società
US Praia la sanzione dell’ammenda di 300,00 euro (trecento// zerozero); proscioglieva Mandalari Santo, Ametrano Angelo e Forte
Andrea.
Avverso tale decisione proponevano impugnazione i signori Lirangi, Condemi e la Società ASD Luzzese Calcio 99, deducendo “la
palese insussistenza ed infondatezza delle censure mosse dal Procuratore Federale”, nonchè l’assenza di qualsivoglia riscontro
probatori e concludendo per la revoca e/o la riforma del provvedimento.
Alla riunione odierna, disposta la riunione dei procedimenti attesa l’evidente connessione, sono comparsi i ricorrenti assistiti dai loro difensori di fiducia, i quali, esposte le ragioni a difesa, hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni precisate nelle memorie; è comparsa altresì il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto l’integrale conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, a scioglimento della riserva sulla richiesta di produzione documentale della difesa del deferito Lirangi, la
Commissione rigetta la richiesta, in quanto tardiva e comunque, trattandosi di mera attestazione di pagamento sprovvista di qualsiasi indicazione sia in ordine all’oggetto sia in ordine alla data dell’asserita trasferta all’estero, irrilevante ai fini del decidere e priva di valenza probatoria.
Nel merito, la ricostruzione dei fatti, puntualmente svolta nella decisione gravata, risulta correttamente fondata sugli elementi di
prova acquisiti e immune da vizi. Pertanto, la decisione della Commissione Territoriale deve essere integralmente confermata. Le
dichiarazioni rese dal Presidente della Società Praia Spolitu hanno infatti trovato riscontro nelle conformi dichiarazioni del dirigente
Mandalari, presente insieme allo Spolitu, nel bar del centro di Praia, sede dell’incontro con il Presidente della Luzzese Calcio e il
Condemi. Particolare rilevanza assume peraltro nella vicenda, a parere della Commissione, il ruolo di quest’ultimo, sebbene
trascrurato dalle indagini, che si pone quale mediatore del prospettato accordo per l’alterazione del risultato sportivo, fornendo un
contributo apprezzabile alla realizzazione dell’illecito. È infatti il Condemi colui che propone l’incontro tra il Presidente della soc.
Praia e quello della Luzzese, che è presente all’incontro, che è l’autore dei contatti telefonici con Petruzzelli prima e con Ametrano
dopo e che si sottrae alle ripetute convocazioni della Procura Federale.
Altra figura rilevante, a parere della Commissione, è quella del Petruzzelli, arbitro fuori ruolo, ma ben inserito nell’ambiente “dei
calciatori dilettanti”. Le dichiarazioni rese da costui ed il ruolo svolto, costituiscono un ulteriore riscontro alla costruzione accusatoria.
L’Ametrano lo indica infatti come la persona che per primo lo contatta telefonicamente, non solo per preavvisarlo della telefonata che
avrebbe ricevuto da parte del Condemi, ma anche per proporgli un “accomodamento” della gara con la Luzzese. È colui che,
raggiunto da una telefonata del Condemi fornisce a quest’ultimo il numero telefonico del calciatore Ametrano, seppure questi lo
avesse espressamente invitato a non farlo. Il Petruzzelli, pur negando ogni suo coinvolgimento nella “combine”, ha del resto
ammesso di aver ricevuto la telefonata del Condemi, nonché di aver lui stesso chiamato l’Ametrano e di aver fornito il numero
telefonico di quest’ultimo al Condemi.
Tutti gli elementi sin qui evidenziati concorrono a far ritenere l’esistenza di un disegno diretto a perseguire l’illecito, deponendo in tal
senso l’attività posta in essere dal Presidente della ASD Luzzese Calcio, unitamente alle condotte di Condemi e Petruzzelli. Privi di
pregio si appalesano gli argomenti addotti dai deferiti Lirangi e Condemi e in particolare il maldestro tentativo di accreditare l’ipotesi
di essersi trovato all’estero il giorno del riferito incontro con il Presidente del Praia, rimasto sfornito di apprezzabile riscontro
probatorio. Analogamente, la dichiarazione prodotta con il reclamo risulta priva di valore scriminante perché sprovvisto del benché
minimo riscontro. La mancata produzione di documentazione comprovante l’utilizzo dei mezzi di trasporto necessari per raggiungere
la Grecia o l’asserito pernottamento in albergo, rende sterile tale dichiarazione, peraltro non riconducibile a soggetto individuabile e
in grado di confermarla. Merita inoltre da ultimo osservare, quanto alla contestata attendibilità delle dichiarazioni rese dal Presidente
del Praia. Se è vero, infatti, che Spolitu ha effettivamente dichiarato al collaboratore della Procura di aver denunciato i fatti al
Presidente del C.R. Calabria Mirarchi, circostanza da quest’ultimo smentita, è altrettanto vero che tale dichiarazione è stata resa in
sede di formale contestazione per omessa denuncia e, pertanto, con finalità chiaramente difensive (nemo tenetur se detegere).
E’ appena il caso comunque di ribadire che la prova delle violazioni contestate risiede nelle concordi dichiarazioni di più soggetti e
degli ulteriori elementi sopra evidenziati, tutti indicativi di un’attività convergente verso il tentativo di alterare la gara. La decisione del
giudice di prima istanza risulta pertanto, a giudizio della Commissione, fondata su elementi di prova plurimi, precisi e concordanti
circa la sussistenza dei fatti contestati e adeguatamente motivata. Di talché i reclami vanno integralmente respinti.

P.M.Q.
Rigetta i ricorsi e conferma integralmente la decisione impugnata.
Dispone incamerarsi le tasse versate dai sigg. Franco Lirangi e Giovanni Condemi e l’addebito della tassa in capo alla Società ASD
Luzzese Calcio.