Acri - A. Rossanese il Giudice Sportivo dice 3-0
Acri - A. Rossanese il Giudice Sportivo dice 3-0

DELIBERE 

Gara del 29/ 8/2012 CALCIO ACRI - AUDACE ROSSANESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Società F.C. Calcio Acri, con il quale chiede che venga inflitta alla
squadra avversaria la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0 - 3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore
Sestito Fabio benchè squalificato;
lette le controdeduzioni della società Audace Rossanese e rilevato che le due eccezioni di nullità per vizi di forma in esse contenute
non trovano riscontro nella vigente normativa;
rilevato che quanto affermato dalla Società Calcio Acri trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore suddetto non aveva
titolo a prendere parte legittimamente all'incontro poichè pur avendo scontato le due giornate di squalifica inflittagli da questo G.S.T.
nella stagione 2010-2011 con provvedimento pubblicato nel C.U. nº21 del 16/09/2010 nelle gare di Coppa Calabria Arsenal
Trebisacce - Audace Rossanese dell'11/09/2011 e Audace Rossanese - Arsenal Trebisacce del 26/08/2012 per come sostenuto
nelle controdeduzioni dell'ASD Audace Rossanese non ha invece scontato la giornata di squalifica inflittagli da questo G.S.T. con
Comunicato Ufficiale nº22 dell'8/08/2011 inerente gara di Coppa Calabria s.s.2011/2012;
visto l'articolo 17 comma 5 lett.a) e comma 6 del C.G.S.;
delibera

1) in accoglimento del reclamo irroga alla società AUDACE ROSSANESE la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0 -3;
2) squalifica per UNA giornata effettiva di gara al calciatore SESTITO Fabio (Audace Rossanese);
3) non addebitare la tassa reclamo.