Dirty Soccer, deferimenti irricevibili. Clamorosa leggerezza della Procura
Dirty Soccer, deferimenti irricevibili. Clamorosa leggerezza della Procura

Si è risolto in una clamorosa bolla di sapone il procedimento di giustizia sportiva relativo al filone d’inchiesta Dirty Soccer.

Con il comunicato ufficiale n.26 – reso a seguito della seduta del 14 ottobre -, la Sezione Disciplinare ha infatti dichiarato irricevibile il deferimento nei confronti dei soggetti coinvolti nello scandalo del calcioscommesse, rimettendo gli atti alla procura Federale per i provvedimenti di competenza relativamente alla posizione del solo Massimiliano Carluccio.

La Sezione Disciplinare ha infatti ritenuto che non sussistesse “dubbio in merito alla circostanza che il deferimento è stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall’art. 32 ter comma 4, per cui va dichiarato irricevibile. Poiché l’inosservanza del termine perentorio è rilevabile d’ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 CGS CONI, la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l’hanno eccepita“.

In sostanza, sulla scorta delle eccezioni sollevate da alcuni deferiti, il Tribunale ha osservato che “la conclusione delle indagini era stata comunicata alla quasi totalità degli interessati in data 3 maggio 2016; il termine di giorni 45 – concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi – andava a scadere il 17 giugno 2016; per cui il deferimento doveva essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè entro il 17 luglio 2016 (più precisamente entro il 18 luglio, essendo il 17 giorno festivo); ma, al contrario, il deferimento veniva comunicato in data 4 agosto 2016“.

Irricevibile, dunque, il deferimento della procura Federale nei confronti dei “numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale”…  (che avevano agito) “con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio onde conseguire indebiti vantaggi economici anche mediante scommesse sui risultati alterati delle relative gare”, come da documentazione acquisita dal procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Il deferimento aveva riguardato :

– Arpaia Claudio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Vigor Lamezia Srl;

– Ascari Eugenio, all’epoca dei fatti Agente di calciatori;

– Bagnoli Andrea, all’epoca dai fatti Procuratore sportivo e Dirigente di fatto della Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl;

– Bellini Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS, operante nell’ambito della Società Vigor Lamezia Srl;

– Carluccio Massimiliano soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società Aurora Pro Patria1919 Srl;

– Casapulla Salvatore, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl;

– Cianciolo Giuseppe, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’US Poggibonsi Srl;

– Ciardi Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società Santarcangelo Calcio Srl;

– D’Eboli Cosimo, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Paganese Calcio 1926 Srl;

– Di Chio Marco, all’epoca dei fatti Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato;

– Di Lauro Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore tecnico della FIGC;

– Di Nicola Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile dell’area tecnica, tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl; – Falasco Nicola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’US Pistoiese1921 Srl;

– Falconieri Vito, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Santarcangelo Calcio Srl;

– Favia Adriano, all’epoca dei fatti, soggetto che ha svolto attività nell’interesse della Società AS Martina 1947 Srl ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS;

– Grillo Simone, all’epoca dei fatti Agente di calciatori o, comunque, soggetto che svolgeva attività rilevante per l’Ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS;

– Maglia Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl; 3 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2016-2017 – Matteini Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSDARL Atletico San Paolo Padova;

– Muschio-Schiavone Donato Antonio, all’epoca dei fatti Presidente Onorario della AS Martina 1947 Srl;

– Nardi Michele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Santarcangelo Calcio Srl;

– Perpignano Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl;

– Romeo Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’US Pistoiese1921 Srl;

– Solazzo Marcello, all’epoca dei fatti calciatore svincolato; – Solidoro Massimiliano, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico del Savona FBC Srl;

– Ulizio Mauro, all’epoca dei fatti, soggetto ex art. 1 bis, comma 5, del CGS, della Società Aurora Pro Patria1919 Srl (socio occulto e direttore di fatto);

– le Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl; AS Martina Franca 1947 Srl; Aurora Pro Patria 1919 Srl; L’Aquila Calcio 1927 Srl; Paganese Calcio 1926 Srl; Santarcangelo Calcio Srl; Savona FBC Srl; SSDARL Vigontina San Paolo FC; US Pistoiese1921 Srl; US Poggibonsi Srl; Vigor Lamezia Srl.

fonte mn24.it

 

NOTA: da ultime notizie ufficiose giunte in redazione la Procura Federale si starebbe appellando