DELIBERE

Gara del 26/ 2/2011 PRAIA - LUZZESE CALCIO 99

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.111;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Luzzese Calcio 99;
rilevato che la società Luzzese Calcio 99, facendo seguito al fax con il quale chiedeva il riconoscimento della sussistenza della causa di forza maggiore, faceva pervenire una documentazione con la quale giustificava la mancata presentazione adducendo che le tre autovetture private e un minibus privato sulle quali viaggiavano tutti i componenti la squadra, giocatori e dirigenti, in prossimità del Comune di San Fili, SS107 Rende/Paola restavano bloccati a causa di una copiosa nevicata, documentata con apposita dichiarazione rilasciata dal Comandante dei Carabinieri di San Fili nella quale viene dichiarato che "la SS 107 con percorrenza direzione Rende - Paola, risulta impraticabile causa copiosa nevicata caduta in mattinata odierna 26.02.2011 ed ancora in corso - ore 12,15 orario della dichiarazione";
lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Praia con le quali si chiede il rigetto della invocata causa di forza maggiore allegando alle predette una nota rilasciata dalla Legione Carabinieri – Stazione di San Fili che riferisce “ effettivamente, la SS 107 nel tratto Rende – Paola, nella giornata del 26.2.2011, era transitabile con pneumatici termici e catene a bordo e/o montate e, pertanto regolarmente aperta al traffico”;
considerato:
- che la società Luzzese Calcio 99 non ha posto in essere nessuna attività per fronteggiare la situazione venutasi a creare munendo di catene gli autoveicoli o, in alternativa, tentare di raggiungere la località della disputa della gara utilizzando percorsi alternativi in considerazione che avrebbe potuto usufruire anche dei 45' di tolleranza sull'orario di inizio della gara ;
- che dalla documentazione prodotta dalla società Luzzese Calcio 99 non appare sufficientemente provata la sussistenza dell'invocata causa di forza maggiore;
visti gli art. 17 del C.G.S. e 53 delle NOIF;
delibera
1) infliggere alla società LUZZESE CALCIO 99 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) infliggere alla società LUZZESE CALCIO 99 la penalizzazione di UN punto in classifica;
3) infliggere alla società LUZZESE CALCIO 99 l'ammenda di € 500,00 per prima rinuncia;
4) fare obbligo alla società Luzzese Calcio 99 di corrispondere alla società Praia la somma di € 260,00 a titolo di indennizzo per mancato incasso;
5) addebitarsi la tassa reclamo.