Scandale: al danno anche la beffa. Quando la norma non premia il buon senso
Scandale: al danno anche la beffa. Quando la norma non premia il buon senso

Sarebbero dovuti scendere in campo lo scorso 5 gennaio in casa della Rossanese, ma non si sono presentati. Parliamo dello Scandale che registrati alcuni casi di positività e coscienti che il contagio interno al gruppo potesse essere di altra entità decide di non presentarsi in casa della Rossanese. La decisione è stata dettata dal buon senso, consapevoli che una partecipazione alla gara avrebbe agevolato ulteriormente il contagio non solo nel gruppo squadra proprio ma anche in quello degli avversari. Il tempo ed i numeri hanno dato ragione allo Scandale, ma non la decisione del Giudice Sportivo che nonostante riconosca che "la condotta della società U.S. Scandale 1976 è stata determinata da motivi di particolare valore morale e sociale e che pertanto il mancato svolgimento della gara non può considerarsi alla stregua di una vera e propria rinuncia, attenuandone così l'entità della sanzione da irrogare" penalizza di fatto i crotonesi con un punto in classifica e la gara persa a tavolino. 

Di seguito la determina del Giudice Sportivo - qui la nuova classifica
Gara del 5/ 1/2022 ROSSANESE - SCANDALE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società U.S. Scandale 1976; vista la documentazione trasmessa dalla società U.S. Scandale 1976 con la quale in data 03/01/2022 comunicava di avere riscontrato nel gruppo squadra n. 2 soggetti positivi al Covid-19 e successivamente con nota del 04/01/2022 comunicava che il numero dei soggetti appartenenti al gruppo squadra, positivi al COVID 19, era di n. 3 mentre altri 4 si trovavano in isolamento fiduciario; vista la nota del 05/01/2022 dellU.S. Scandale 1976 ed i relativi allegati con la quale la società chiedeva il riconoscimento della causa di forza maggiore per Covid-19 ed il contestuale rinvio della gara ASD Rossanese - US Comunicato Ufficiale N. 87 del 13 Gennaio 2022 625 Scandale 1976 del 05/01/2021, allegando la documentazione comprovante la positività dei tre calciatori risultati positivi in data antecedente la gara in epigrafe; vista la nota del 10/01/2022 con la quale la società US Scandale 1976 ad integrazione della nota del 05/01/2022, comunicava che il numero d casi positivi al Covid-19 era di complessivi sei elementi , di cui tre nuove positività documentate con esiti rilasciati in date successive quella della gara e comunque non rientranti tra i soggetti in isolamento fiduciario come comunicato con la nota del 04/01/2022;
CONSIDERATO che dall'esame degli atti non risultano sussistere le condizioni previste dalle indicazioni generali, di cui al protocollo FIGC, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla circolare CR Calabria allegata al C.U. n. 23 del 13/09/2021, in quanto il numero di calciatori risultati positivi al COVID-19 alla data dell'incontro era inferiore a quello previsto dalle normative (in caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 5 (cinque) unità ed anche nell’ipotesi in cui, invece, su n. 3 (tre) calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 portiere o siano tutti e 3 (tre) “under” e cioè calciatori nati negli anni 2001,2002,2003 e successivi); RILEVATO che la richiesta della società U.S. Scandale per il riconoscimento della causa di forza maggiore è avvenuta in violazione dellart. 55 comma 3 delle N.O.I.F. e 67 del C.G.S.,
RITENUTO tuttavia che la condotta sopra riportata della società U.S. Scandale 1976 è stata determinata da motivi di particolare valore morale e sociale e che pertanto il mancato svolgimento della gara non può considerarsi alla stregua di una vera e propria rinuncia, attenuandone così l'entità della sanzione da irrogare; visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e gli articoli 10 e 13 del del C.G.S.;
DELIBERA
1) infliggere alla società U.S. SCANDALE 1976 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) penalizzare la società U.S. SCANDALE 1976 di UN (1) punto in classifica.