
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 6/11/2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
NUVLA SAN FELICE - CALCIO ACRI
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Calcio Acri osserva la società reclamante chiede che alla Nuvla San Felice sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all´oggetto per avervi fatto partecipare calciatori che non avevano titolo a prendervi parte.In particolare la reclamante assume che detti calciatori erano stati tesserati per la Nuvla San Felice in modo irregolare essendo state le relative richieste di tesseramento sottoscritte non da entrambi i rappresentanti legali della società (ai quali, in data 29 giugno 2011, era stato conferito "ampio potere di firma in modo congiunto presso gli organi federali"), ma da uno soltanto di essi.
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va in via preliminare rilevato:
- che la Commissione Tesseramenti, investita dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 94/CGF del 24 novembre 2011) della medesima questione oggetto del presente reclamo ha, con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 12/D del 7 dicembre 2011, dichiarato validi ed efficaci i tesseramenti in favore della Nuvla San Felice dei calciatori la cui richiesta di tesseramento era stata sottoscritta da uno soltanto dei rappresentanti legali della società;
- che la Corte di Giustizia Federale, con C.U. n. 130/CGF del 12 gennaio 2012, preso atto della decisione sopracitata, ha annullato la delibera di questo Giudice Sportivo (C.U. n. 46 del 2 novembre 2011) relativa proprio alla Nuvla San Felice e confermato la regolarità dei tesseramenti dei detti calciatori.
Essendo stata la questione di cui al presente ricorso, seppur relativa ad una gara diversa (18 settembre 2011), già stata valutata e
ritenuta infondata dall´organo di ultima istanza.
P.Q.M.
delibera
- di rigettare il reclamo e convalidare il risultato della gara conclusasi col punteggio Nuvla San Felice - Calcio Acri 1-0;
- di addebitarsi la tassa di reclamo.
GARE DEL 20/11/2011
NUVLA SAN FELICE - SERRE ALBURNI
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. Serre Alburni osserva la società
reclamante chiede che alla Nuvla San Felice sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all´oggetto per avervi fatto
partecipare i calciatori nominativamente appresso indicati che non avevano titolo a prendervi parte. In particolare la reclamante assume che detti calciatori erano stati tesserati per la Nuvla San Felice in modo irregolare essendo state le relative richieste di tesseramento sottoscritte non da entrambi i rappresentanti legali della società (ai quali, in data 29 giugno 2011,era stato conferito "ampio potere di firma in modo congiunto presso gli organi federali") ma da uno soltanto di essi; Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato. Va in via preliminare rilevato:
- che la Commissione Tesseramenti, investita dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 94/CGF del 24 novembre 2011)della medesima questione oggetto del presente reclamo ha, con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 12/D del 7 dicembre 2011, dichiarato "validi ed efficaci i tesseramenti in favore della Nuvla San Felice dei calciatori Pappadia Simone, Veneziano Armando, Coppola Enea, Cacace Davide, Circiello Luca, Lagnena Nicola, Bacio Terracino, Ferraro Pasquale, Immobile Lorenzo e Gaglione Rosario;
- che la Corte di Giustizia Federale, con C.U. n. 130/CGF del 12 gennaio 2012, preso atto della decisione sopracitata, ha
annullato la delibera di questo Giudice Sportivo (C.U. n. 46 del 2 novembre 2011) relativa proprio alla Nuvla San Felice e confermato la regolarità dei tesseramenti dei detti calciatori.
Essendo stata la questione di cui al presente ricorso, seppur relativa ad una gara diversa (18 settembre 2011), già stata valutata e
ritenuta infondata dall´organo di ultima istanza.
P.Q.M.
delibera
- di rigettare il reclamo e convalidare il risultato della gara conclusasi col punteggio Nuvla San Felice - Serre Alburni 1-1 ;
- di addebitare sul conto della società Serre Alburni la tassa di reclamo.
GARE DEL 27/11/2011
SAMBIASE 1962 - NUVLA SAN FELICE
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. Sambiase 1962, osserva la
società reclamante chiede che alla Nuvla San Felice sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all´oggetto per
avervi fatto partecipare i calciatori nominativamente appresso indicati che non avevano titolo a prendervi parte. In particolare la
reclamante assume che detti calciatori erano stati tesserati per la Nuvla San Felice in modo irregolare essendo state le relative
richieste di tesseramento sottoscritte non da entrambi i rappresentanti legali della società (ai quali, in data 29 giugno 2011,era stato conferito "ampio potere di firma in modo congiunto presso gli organi federali"), ma da uno soltanto di essi.
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va in via preliminare rilevato:
- che la Commissione Tesseramenti, investita dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 94/CGF del 24 novembre 2011)
della medesima questione oggetto del presente reclamo ha, con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 12/D del 7 dicembre 2011, dichiarato "validi ed efficaci i tesseramenti in favore della Nuvla San Felice dei calciatori Pappadia Simone,
Veneziano Armando, Coppola Enea, Cacace Davide, Circiello Luca, Lagnena Nicola, Bacio Terracino, Ferraro Pasquale, e Gaglione Rosario;
- che la Corte di Giustizia Federale, con C.U. n. 130/CGF del 12 gennaio 2012, preso atto della decisione sopracitata, ha annullato la delibera di questo Giudice Sportivo (C.U. n. 46 del 2 novembre 2011) relativa proprio alla Nuvla San Felice e confermato la regolarità dei tesseramenti dei detti calciatori. Essendo stata la questione di cui al presente ricorso, seppur relativa ad una gara diversa (18 settembre 2011) già stata valutata e ritenuta infondata dall´organo di ultima istanza.
P.Q.M.
delibera
- di rigettare il reclamo e convalidare il risultato della gara conclusasi col punteggio Sambiase - Nuvla San Felice 0-2;
di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società Sambiase Calcio
A CARICO DI SOCIETA´
AMMENDA
Euro 2.000,00 e diffida A.C.R. MESSINA S.R.L.
Per avere propri sostenitori in campo avverso:
- fatto oggetto un A.A. del lancio di numerosi sputi alcuni dei quali attingevano l´Ufficiale di gara;
- lanciato sul terreno di gioco tre bottigliette piene di acqua. ( R AA )
Euro 500,00 ACIREALE CALCIO 1946 SRL
Per avere, al termine della gara, un proprio sostenitore ndebitamente presente nel piazzale antistante gli spogliatoi, minacciato ed ingiuriato un calciatore della squadra avversaria.
Euro 300,00 NUVLA SAN FELICE
Per avere propri sostenitori introdotto ed acceso nel proprio settore due fumogeni
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA´ FINO AL 15/ 2/2012
RASO GIUSEPPE (CITTANOVA INTERPIANA C.)
Durante lo sostituzione di un calciatore, entrava sul terreno di gioco e, avvicinatosi al Direttore di gara, gli rivolgeva espressioni dal contenuto gravemente minaccioso, allontanato.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA´ FINO AL 8/ 2/2012
SULFARO GIOVANNI (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
Per proteste nei confronti dell´Arbitro espresse con termini irriguardosi, allontanato.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 1/ 2/2012
PICCINI MAURIZIO (SERRE ALBURNI)
Per avere rivolto espressioni gravemente offensive all´indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, allontanato.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA´ FINO AL 1/ 2/2012
Per proteste nei confronti dell´Arbitro, allontanato.
CONSALES ANTONINO (NOTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
ITRI ALESSANDRO (NOTO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PERRELLI MAURIZIO (CALCIO ACRI)
Per avere, in azione di gioco, colpito con uno schiaffo al viso un calciatore avversario facendolo cadere a terra.
CONTINO GERLANDO (PALAZZOLO A.S.D.)
Per avere, in reazione ad un fallo subito, colpito con uno schiaffo al viso il calciatore avversario autore del fallo.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RIPOLI FRANCESCO (BATTIPAGLIESE)
Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito con un calcio alla spalla il portiere
della squadra avversaria in uscita.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GRILLO SIMONE (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
SICA FRANCESCO (SERRE ALBURNI)
DI MAURO GAETANO (ADRANO CALCIO 2010)
PINGUE DOMENICO (BATTIPAGLIESE)
DEFFO FABRICE (CALCIO ACRI)
VISONE FABIO (PALAZZOLO A.S.D.)
FARIELLO FABIO (SERRE ALBURNI)
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va in via preliminare rilevato:
- che la Commissione Tesseramenti, investita dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 94/CGF del 24 novembre 2011) della medesima questione oggetto del presente reclamo ha, con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 12/D del 7 dicembre 2011, dichiarato validi ed efficaci i tesseramenti in favore della Nuvla San Felice dei calciatori la cui richiesta di tesseramento era stata sottoscritta da uno soltanto dei rappresentanti legali della società;
- che la Corte di Giustizia Federale, con C.U. n. 130/CGF del 12 gennaio 2012, preso atto della decisione sopracitata, ha annullato la delibera di questo Giudice Sportivo (C.U. n. 46 del 2 novembre 2011) relativa proprio alla Nuvla San Felice e confermato la regolarità dei tesseramenti dei detti calciatori.
Essendo stata la questione di cui al presente ricorso, seppur relativa ad una gara diversa (18 settembre 2011), già stata valutata e
ritenuta infondata dall´organo di ultima istanza.
P.Q.M.
delibera
- di rigettare il reclamo e convalidare il risultato della gara conclusasi col punteggio Nuvla San Felice - Calcio Acri 1-0;
- di addebitarsi la tassa di reclamo.
GARE DEL 20/11/2011
NUVLA SAN FELICE - SERRE ALBURNI
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. Serre Alburni osserva la società
reclamante chiede che alla Nuvla San Felice sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all´oggetto per avervi fatto
partecipare i calciatori nominativamente appresso indicati che non avevano titolo a prendervi parte. In particolare la reclamante assume che detti calciatori erano stati tesserati per la Nuvla San Felice in modo irregolare essendo state le relative richieste di tesseramento sottoscritte non da entrambi i rappresentanti legali della società (ai quali, in data 29 giugno 2011,era stato conferito "ampio potere di firma in modo congiunto presso gli organi federali") ma da uno soltanto di essi; Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato. Va in via preliminare rilevato:
- che la Commissione Tesseramenti, investita dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 94/CGF del 24 novembre 2011)della medesima questione oggetto del presente reclamo ha, con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 12/D del 7 dicembre 2011, dichiarato "validi ed efficaci i tesseramenti in favore della Nuvla San Felice dei calciatori Pappadia Simone, Veneziano Armando, Coppola Enea, Cacace Davide, Circiello Luca, Lagnena Nicola, Bacio Terracino, Ferraro Pasquale, Immobile Lorenzo e Gaglione Rosario;
- che la Corte di Giustizia Federale, con C.U. n. 130/CGF del 12 gennaio 2012, preso atto della decisione sopracitata, ha
annullato la delibera di questo Giudice Sportivo (C.U. n. 46 del 2 novembre 2011) relativa proprio alla Nuvla San Felice e confermato la regolarità dei tesseramenti dei detti calciatori.
Essendo stata la questione di cui al presente ricorso, seppur relativa ad una gara diversa (18 settembre 2011), già stata valutata e
ritenuta infondata dall´organo di ultima istanza.
P.Q.M.
delibera
- di rigettare il reclamo e convalidare il risultato della gara conclusasi col punteggio Nuvla San Felice - Serre Alburni 1-1 ;
- di addebitare sul conto della società Serre Alburni la tassa di reclamo.
GARE DEL 27/11/2011
SAMBIASE 1962 - NUVLA SAN FELICE
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. Sambiase 1962, osserva la
società reclamante chiede che alla Nuvla San Felice sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all´oggetto per
avervi fatto partecipare i calciatori nominativamente appresso indicati che non avevano titolo a prendervi parte. In particolare la
reclamante assume che detti calciatori erano stati tesserati per la Nuvla San Felice in modo irregolare essendo state le relative
richieste di tesseramento sottoscritte non da entrambi i rappresentanti legali della società (ai quali, in data 29 giugno 2011,era stato conferito "ampio potere di firma in modo congiunto presso gli organi federali"), ma da uno soltanto di essi.
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va in via preliminare rilevato:
- che la Commissione Tesseramenti, investita dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 94/CGF del 24 novembre 2011)
della medesima questione oggetto del presente reclamo ha, con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 12/D del 7 dicembre 2011, dichiarato "validi ed efficaci i tesseramenti in favore della Nuvla San Felice dei calciatori Pappadia Simone,
Veneziano Armando, Coppola Enea, Cacace Davide, Circiello Luca, Lagnena Nicola, Bacio Terracino, Ferraro Pasquale, e Gaglione Rosario;
- che la Corte di Giustizia Federale, con C.U. n. 130/CGF del 12 gennaio 2012, preso atto della decisione sopracitata, ha annullato la delibera di questo Giudice Sportivo (C.U. n. 46 del 2 novembre 2011) relativa proprio alla Nuvla San Felice e confermato la regolarità dei tesseramenti dei detti calciatori. Essendo stata la questione di cui al presente ricorso, seppur relativa ad una gara diversa (18 settembre 2011) già stata valutata e ritenuta infondata dall´organo di ultima istanza.
P.Q.M.
delibera
- di rigettare il reclamo e convalidare il risultato della gara conclusasi col punteggio Sambiase - Nuvla San Felice 0-2;
di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società Sambiase Calcio
A CARICO DI SOCIETA´
AMMENDA
Euro 2.000,00 e diffida A.C.R. MESSINA S.R.L.
Per avere propri sostenitori in campo avverso:
- fatto oggetto un A.A. del lancio di numerosi sputi alcuni dei quali attingevano l´Ufficiale di gara;
- lanciato sul terreno di gioco tre bottigliette piene di acqua. ( R AA )
Euro 500,00 ACIREALE CALCIO 1946 SRL
Per avere, al termine della gara, un proprio sostenitore ndebitamente presente nel piazzale antistante gli spogliatoi, minacciato ed ingiuriato un calciatore della squadra avversaria.
Euro 300,00 NUVLA SAN FELICE
Per avere propri sostenitori introdotto ed acceso nel proprio settore due fumogeni
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA´ FINO AL 15/ 2/2012
RASO GIUSEPPE (CITTANOVA INTERPIANA C.)
Durante lo sostituzione di un calciatore, entrava sul terreno di gioco e, avvicinatosi al Direttore di gara, gli rivolgeva espressioni dal contenuto gravemente minaccioso, allontanato.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA´ FINO AL 8/ 2/2012
SULFARO GIOVANNI (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
Per proteste nei confronti dell´Arbitro espresse con termini irriguardosi, allontanato.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 1/ 2/2012
PICCINI MAURIZIO (SERRE ALBURNI)
Per avere rivolto espressioni gravemente offensive all´indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, allontanato.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA´ FINO AL 1/ 2/2012
Per proteste nei confronti dell´Arbitro, allontanato.
CONSALES ANTONINO (NOTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
ITRI ALESSANDRO (NOTO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PERRELLI MAURIZIO (CALCIO ACRI)
Per avere, in azione di gioco, colpito con uno schiaffo al viso un calciatore avversario facendolo cadere a terra.
CONTINO GERLANDO (PALAZZOLO A.S.D.)
Per avere, in reazione ad un fallo subito, colpito con uno schiaffo al viso il calciatore avversario autore del fallo.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RIPOLI FRANCESCO (BATTIPAGLIESE)
Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito con un calcio alla spalla il portiere
della squadra avversaria in uscita.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GRILLO SIMONE (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
SICA FRANCESCO (SERRE ALBURNI)
DI MAURO GAETANO (ADRANO CALCIO 2010)
PINGUE DOMENICO (BATTIPAGLIESE)
DEFFO FABRICE (CALCIO ACRI)
VISONE FABIO (PALAZZOLO A.S.D.)
FARIELLO FABIO (SERRE ALBURNI)
GARE DEL 23/ 1/2012
ESEOLA ADERINSOLA HABI (HINTERREGGIO)
Per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dall´azione di gioco, colpito un calciatore avversario facendolo cadere a terra e provocandogli sensazione dolorifica