Guardavalle-Acri 3-0: le motivazioni del Giudice Sportivo
Guardavalle-Acri 3-0: le motivazioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al comunicato ufficiale n.122 del 5 marzo 2015;

Gara del 28/ 2/2015 GUARDAVALLE A.S.D. - CALCIO ACRI S.C.S.D.

letto il referto della gara di cui in oggetto nel quale l'arbitro riferisce: 
che tutti i componenti della società Calcio Acri arrivavano presso l'impianto sportivo alle ore 14.45 e si "dirigevano verso gli spogliatoi"; che, subito dopo, i dirigenti ed i giocatori della suddetta società Calcio Acri lasciavano gli spogliatoi e si allontanavano dall'impianto sportivo senza consegnare alcun documento di riconoscimento e distinta di gara all’arbitro; che l'arbitro si portava verso i dirigenti per chiedere spiegazioni circa i motivi della decisione presa e gli dichiaravano che "precedentemente, all'Agriturismo siamo stati minacciati e qui non ci sono le condizioni per svolgere la gara e noi non ci sentiamo tranquilli. Abbiamo denunciato tutto alle Forze dell'Ordine"; che i Carabinieri ed il Commissario di Campo cercavano di tranquillizzare i dirigenti della società Calcio Acri al fine di farli recedere dalla decisione presa e disputare la gara, ma inutilmente in quanto abbandonavano "lo stadio"; che l'arbitro, nelle more del trascorrere dei minuti di attesa e prima di decretare la sospensione definitiva della gara, veniva informato dal Commissario di Campo e dalle Forze dell'Ordine che un giocatore della società Calcio Acri “ aveva subito uno schiaffo sul borsone ed una pacca sulla spalla"; che l'arbitro trascorsi i 45' minuti regolamentari informava la società Guardavalle che la gara "non avrebbe avuto inizio"; 

letto il referto del Commissario di Campo dal quale risulta:
che alle ore 14.40 circa scortato dai Carabinieri raggiungeva all'impianto sportivo l'autobus della società Calcio Acri e con l'aiuto dei Carabinieri stessi accompagnava la comitiva della detta società Calcio Acri negli spogliatoi; che in prossimità dello spogliatoio "un soggetto giovane non meglio identificato in quanto vestito con abiti civili, dava due manate ad un calciatore del Calcio Acri colpendolo ad una spalla (vicino al collo) e sul borsone che portava sulle spalle "mentre il resto della comitiva occupava il proprio spogliatoio " senza conseguenze"; che, successivamente, alla richiesta del capitano della società Guardavalle di conoscere il colore delle maglie della squadra avversaria, da parte di un dirigente della stessa riceveva un "noi non giochiamo perchè non ci sono le condizioni di sicurezza per farlo"; che tutti i componenti la squadra della società Calcio Acri, nonostante le rassicurazioni date dall'arbitro, dal commissario di campo e dal Comandante dei Carabinieri circa le condizioni di sicurezza, abbandonavano l'impianto sportivo e si portavano verso l'autobus; che all'ulteriore tentativo da parte del sopradetto commissario di campo e dal Comandante dei Carabinieri di farli desistere dalla decisione presa, un dirigente della società Calcio Acri dichiarava "siamo stati minacciati al ristorante e, quindi, non riteniamo che ci siano le condizioni di sicurezza per giocare anche perché il ragazzo sta male e andremo in ospedale"; 

letta la relazione dell'istruttoria instaurata dal Collaboratore della Procura Federale della F.I.G.C. nel corso della quale si è provveduto all’audizione dell’arbitro e del Commissario di campo, all’audizione dei calciatori Rabihou Amodou Dangadi e Siciliano Giuseppe e del Presidente Ferraro Angelo, per la società Calcio Acri nonchè del Presidente della FC Guardavalle, Salerno Domenico, nonché si è provveduto ad acquisire il referto medico rilasciato al Sig. Siciliano Giuseppe dal P.S. dell’Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza; rilevato che dalla stessa è emerso che i fatti si sono verificati così come raccontati nei propri referti dall’arbitro e dal Commissario di campo ed in particolare: che prima della gara e quando la squadra ospite si apprestava a fare ingresso nel proprio spogliatoio, una persona in abiti civili, per la quale non è stato possibile procedere alla identificazione poiché il soggetto si dileguava prontamente, dava due manate ad un calciatore del Calcio Acri all’altezza del collo e dello zaino che portava con se mentre tutti gli altri componenti entravano nel proprio spogliatoio; che a questo punto la società Calcio Acri abbandonava l’impianto sportivo denunciando un’aggressione subita al ristorante dove la comitiva aveva pranzato prima della gara rinunciando così a disputare la gara stessa senza rilasciare la distinta al direttore di gara, nonostante le continue rassicurazioni da parte dell’arbitro, del commissario di campo e delle forze dell’ordine presenti all’impianto sportivo;
che il giocatore Siciliano Giuseppe (Calcio Acri) provvedeva a farsi visitare presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Annunziata di Cosenza, e non presso il vicino ospedale di Soverato (come inizialmente era stato preannunciato dai dirigenti della società) dove veniva riferito "trauma da violenza altrui” e diagnosticato “ Condizioni quasi buone. Non ecchimosi. No limitazioni funzionali";

che in merito alle minacce subite dai dirigenti e calciatori della società Calcio Acri all'interno del ristorante prima dell'inizio della gara, denunciate dal Presidente della società stessa con nota trasmessa via fax al Comitato Regionale Calabria in data 2.3.2015, è emerso che "la Procura della Repubblica di Catanzaro ha avviato un procedimento penale a carico di ignoti"; ritenuto che dalla lettura degli atti ufficiali e dalla relazione conclusiva del collaboratore della Procura Federale emerge che la gara non ha avuto luogo per la rinuncia da parte della società Calcio Acri a scendere in campo e pertanto trova applicazione il disposto di cui agli artt. 17, punto 3) e 18, punto 1, comma b) del C.G.S;

delibera
1) infliggere alla società CALCIO ACRI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) penalizzare la società CALCIO ACRI di UN punto in classifica;
3) infliggere alla società CALCIO ACRI l'ammenda di € 500,00 per prima rinuncia;
5) infliggere alla società GUARDAVALLE l'ammenda di € 500,00.