Campionato Prima Categoria
Reclami
GARA DEL 26/10/2008 NUOVA RIZZICONESE - BAGNARESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 45 e rilevato che la società A.C. Bagnarese non ha fatto pervenire i motivi a sostegno del reclamo preannunciato;
delibera
1. addebitare la tassa reclamo sul conto della società Bagnarese;
2. pubblicare il risultato della gara: NUOVA RIZZICONESE - BAGNARESE = 2 - 1.
GARA DEL 09/11/2008 ROCCA CALCIO - GARIBALDINA
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui a C.U. nr.56;
letti gli atti ufficiali ed il supplemento di referto fatto pervenire dall'arbitro in data 17.11.2008;
letto il reclamo con il quale la società Rocca Calcio chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara sostenendo che la società Garibaldina non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara tre giocatori "under" per come richiesto dal regolamento;
premesso che nel campionato di prima categoria le società partecipanti hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, anche in caso di sostituzioni successive di uno o più dei calciatori, due calciatori nati dal primo gennaio 1991 in poi ed un calciatore nato dal primo gennaio 1990;
accertato che la società Garibaldina al 17° minuto del primo tempo sostituiva il giocatore Fabiano Roberto nato il 30.02.1992 con Oliviro Marco nato l'11.05.1991; al 36° minuto del secondo tempo sostituiva il giocatore Aristodemo Luigi nato il 31.07.1979 con Chiodo Antonio nato il 14.09.1971 e che il giocatore Vaccaro Giuseppe nato il 07.11.1983 sostituiva Vatalaro Battista nato il 17.11.1986 (e non Grimaldi Pasqualino nato il 12.08.1990 per come erroneamente riportato nella distinta consegnata dall'arbitro alle società);
ritenuto che, pertanto, la società Garibaldina si è attenuta a quanto previsto dalle norme federali in quanto impiegava per tutta la durata della gara i giocatori “Under” D'urso Chistian e Oliviro Marco (nati rispettivamente il 24.11.1991 e l'11.05.1991), e Grimaldi Pasqualino (nato il 12.08.1990);
ritenuto, tuttavia, che appare conforme a giustizia accreditare alla società Rocca Calcio la tassa reclamo versata, essendo stata la reclamante tratta in inganno dalla errata compilazione della nota riepilogativa consegnata a fine gara dall’arbitro;
delibera
1) rigettare il reclamo e, per quanto detto in premessa, accreditare sul conto della società Rocca Calcio la tassa versata;
2) pubblicare il risultato della gara: ROCCA CALCIO – GARIBALDINA = 2 - 3.
Delibere
GARA DEL 16/11/2008 ZUMPANO – REAL PIANOPOLI
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società A.C. Zumpano;
visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 punto 3 delle N.O.I.F.
delibera
1) infliggere alla società ZUMPANO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3;
2) penalizzare la società ZUMPANO di UN PUNTO in classifica;
3) infliggere alla società ZUMPANO l’ammenda di €. 250,00 per prima rinuncia.
RINUNCIA SOCIETA’ A.C. ZUMPANO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letta la nota trasmessa dalla società A.C. Zumpano in data 17.11.2008 con la quale comunica di rinunciare a proseguire nel Campionato;
visto l’art. 53 delle N.O.I.F.
delibera
1. infliggere alla società ZUMPANO l’ammenda di €. 2.500,00 per rinuncia;
2. escludere la società ZUMPANO dal Campionato e trasmettere gli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.
Provvedimenti disciplinari -
A carico di società
ammende
€ 220,00 SPEZZANO ALBANESE
per presenza di persone estranee nel campo per destinazione durante la gara e comportamento ingiurioso verso l'arbitro e nei confronti di Organi Federale a fine gara.
€ 200,00 CAMPANA
per comportamento ingiurioso e minaccioso verso l'arbitro da parte del custode dell'impianto sportivo durante la gara.
A carico di dirigenti
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 31/01/2009
al Sig. SURACE GIUSEPPE (NUOVA RIZZICONESE) per comportamento ingiurioso e minaccioso verso l'arbitro durante la gara e dopo il provvedimento di allontanamento dalla panchina.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 31/01/2009
al Sig. IANNINI GUIDO (SPEZZANO ALBANESE) per entrata abusiva in campo durante la gara e comportamento ingiurioso e minaccioso verso l'arbitro, reiterato mentre a fine gara si trovava nello spogliatoio.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 31/12/2008
al Sig. FILIPPONE AURELIO (ANTONIMINA) per comportamento ingiurioso e minaccioso verso l'arbitro durante la gara.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 17/12/2008
al Sig. OLIVA ANTONIO (SPORTING TERRANOVA) per entrata abusiva in campo durante la gara e comportamento offensivo verso l'arbitro.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 10/12/2008
al Sig. ROCCHETTA MICHELE (AIELLO CALABRO) Per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 10/12/2008
al Sig. ROSSI ANTONIO (AIELLO CALABRO) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 10/12/2008
al Sig. LEOTTA IVAN (BIVONGI PAZZANO) per comportamento offensivo verso l'arbitro a fine gara.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 26/11/2008
al Sig. PALAZZO RICCARDO (SAN FILI) per proteste a decisioni arbitrali a fine gara.
A carico di allenatori
Squalifica fino al 17/12/2008 al Sig. MARINI CARLO (SPEZZANO ALBANESE)
Per entrata abusiva in campo durante la gara e comportamento offensivo verso l'arbitro.
Squalifica fino al 03/12/2008 al Sig. MOLLICA GIOACCHINO (BIANCO A.S.D.)
per comportamento ingiurioso verso l'arbitro durante la gara.
Squalifica fino al 26/11/2008 al Sig. VITELLI EUGENIO (PRESILA VALLECUPO)
Per avere durante la gara "dissentito alcune decisioni tecniche"
Squalifica fino al 26/11/2008 al Sig. DEAGAZIO MARCO (SAN MAURO MARCHESATO)
Per avere durante la gara "dissentito alcune decisioni tecniche"
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
squalifica per tre gare effettive
IONFRIDA NICOLA (CAMPANA)
VIOLA GIUSEPPE (NUOVA RIZZICONESE)
per comportamento ingiurioso e minaccioso verso l'arbitro durante la gara.
GRAZIANO IVANO (SPEZZANO ALBANESE)
GRAZIANO IVANO (SPEZZANO ALBANESE)
Per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro a fine gara.
squalifica per due gare effettive
SCALERA LEONARDO (CAMPANA)
PEZZULLO DANIELE (ROGGIANO)
MICELI LUIGI (SPEZZANO ALBANESE)
squalifica per una gara effettiva
PATI ANDREA (AIELLO CALABRO)
OCELLO DANIELE (ANTONIMINA)
COZZUPOLI MARCO (BIANCO A.S.D.)
ZAMPAGLIONE ANTONIO (CAPO SUD)
VILLAVERDE RAFFAELE (CASTELLESE)
BARRECA IVAN (NUOVA RIZZICONESE)
RUSSO VINCENZO (NUOVA S.NICOLA ARCELLA)
SCORZA GIUSEPPE (REAL CROPANI)
BONOFIGLIO CARMINE (ROCCA CALCIO)
AMATO LUIGI (AIELLO CALABRO)
AMATO LUIGI (AIELLO CALABRO)
VIOLI FILIPPO (CAMPANA)
ZIMBARO GIUSEPPE (CETRARO)
BRUNO SAVERIO (CRUCOLESE A.S.D.)
CIMINO GIANLUCA (GIMIGLIANO DILETTANTISTIC)
SPADAFORA EUGENIO (LAPPANO)
COVELLI MATTEO (MANCHESTER CASTROVILLARI)
PARLONGO FERDINANDO (NUOVA RIZZICONESE)
NOSDEO FERRUCCIO (S.PIETRO A MAIDA)
RUGIERO IVAN (SILANA 1947)
ASSISI SIMONE (SIMERI CRICHI)
TRIOLO PAOLO (SPEZZANO ALBANESE)