Leggendo gli articoli apparsi sui quotidiani locali in questi giorni, in qualità di presidente regionale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Calabria, ancora una volta mio malgrado devo intervenire per chiarire alcuni aspetti delle norme del Settore Tecnico che riguardano gli allenatori.
Un allenatore tesserato per una società della LND esonerato o dimissionario dopo la prima giornata di campionato non può effettuare un secondo tesseramento ne può offrire la propria collaborazione o consulenza durante gli allenamenti settimanali e la partita domenicale per altra società. L’allenatore esonerato o dimissionario essendo comunque tesserato per l’intera annata calcistica può essere richiamato solo dalla stessa società. Resta fermo che l’allenatore può anche rifiutare il suo ritorno, in questo caso, da quella data, non ha più diritto a percepire il compenso stipulato nell’accordo economico ad inizio stagione. Ho sempre sostenuto che un allenatore deve sempre mettere in preventivo eventuale esonero. Fa parte del gioco. Ciò non deve permettere che lo stesso violi le norme prima citate. Pertanto ritengo che quando si verificano questi episodi la responsabilità primaria è da attribuire all’allenatore mentre le società diventano complici nel momento in cui, obbligate a fare il tesseramento entro un mese dall’esonero o dimissioni del tecnico abilitato, si vedono rigettata la richiesta di tesseramento dal Settore Tecnico. Da quel momento anche le società violano le norme in quanto non possono disporre di un allenatore che domenicalmente può regolarmente sedersi in panchina in quanto non tesserato per quella società. Mi auguro e sono sicuro che tutto quello che si è letto sui quotidiani locali sia un mero errore di comunicazione o fraintendimento, se dovesse rispondere al vero questo gruppo regionale sarà costretto ad inoltrare le segnalazioni alla procura federale per i provvedimenti del caso.
Il Presidente AIAC Calabria
Micheli Firmo