Il reclamo della squadra reggina relativa alla gara del 04.11.007 giocata con il Guardavalle, sul campo neutro di Monasterace, con il quale si chiedeva la ripetizione della gara, sostenendo che il Comitato Regionale Calabria, a norma di regolamento, non avrebbe rispettato il termine previsto di 40 Km per la scelta del campo neutro che, invece, era distante circa 5,8 Km dalla sede del Guardavalle, è stato respinto, con la seguente motivazione:

- tale decisione è da considerarsi “in linea di massima” e deve essere valutata di volta in volta in relazione alla
disponibilità di campi di giuoco regolamentari per la categoria disponibili nelle aree circostanti;
- che, pertanto, l’ipotesi prevista non è da intendersi quale norma a cui assolutamente il Comitato Regionale debba in
ogni caso attenersi anche perchè, se cosi fosse, alcune gare non potrebbero aver luogo per mancanza di impianti
disponibili, con le ripercussioni negative sul campionato;
- che per quanto attiene l'assunto del reclamante secondo il quale "non vi erano le condizioni per garantire l'ordine
pubblico e la sicurezza per la terna arbitrale e per la società stessa", nulla si evince dagli atti ufficiali;
delibera