RECLAMO n.70 della Società F.C.ALBIDONA ASD
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.83 del 13.1.2011 (Punizione sportiva della gara (1^ categoria) Schiavonea Calcio – Albidona A.S.D.del 12.12.2010 con il
punteggio 0 - 3).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentite la società reclamante;
lette le controdeduzioni presentate dalla società controinteressata:
RILEVA

la F.C Albidona A.S.D. ha presentato reclamo avverso la sanzione della perdita della gara del 12/12/2010 con il punteggio di 0-3, decretata dal giudice sportivo su ricorso della SSD Schiavonea, per avere la F.C. Albidona schierato il calciatore Roma Alessandro che non aveva titolo a prendere parte alla gara, perché squalificato.
Nell'unico motivo di reclamo, eccepisce che il ricorso al Giudice Sportivo presentato della Schiavonea era inammissibile per violazione del principio del contraddittorio per la mancata trasmissione di copia alla controparte, a norma dell'art.33, comma 5, CGS, che, pertanto, non aveva potuto controdedurre, come suo diritto, tanto che era venuta a conoscenza del procedimento solo con la pubblicazione del provvedimento del Giudice Sportivo sul C.U. n.83/2011.
Con proprie controdeduzioni lo Schiavonea precisa di aver regolarmente inviato copia del ricorso alla società F.C. Albidona presso l'indirizzo (c/o Leonardo Aurelio, via San Pietro 43 - 87070 Albidona) pubblicato sul C.U. n.19 del 7.9.2010, come attestato dalla ricevuta della raccomandata allegata al medesimo ricorso, che risulta spedita in data 16.12.2010. Aggiunge che nell'odierno reclamo la carta intestata della società Albidona riporta il recapito postale di cui sopra e fino alla spedizione del ricorso al Giudice Sportivo, avvenuta nella mattinata del 16.12.2010, precisa la resistente, non era stato ufficializzato alcun cambiamento di indirizzo, che diviene ufficiale solo con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del CRC. Ed invero, risulta che sul C.U. n.72 del 16.12.2010 è stata pubblicata la variazione di recapito della società F.C. Albidona A.S.D. c/o Ippolito Pasquale via A, 16 - 87070 Albidona. Il ricorso della Schiavonea era stato inviato pertanto, senz'altro in buona fede, al precedente indirizzo, la cui modifica è fficialmente avvenuta proprio in data 16.12.2010, con la pubblicazione del CU n.72.  tanto premesso, visto l’art.2, comma 3, CGS, a norma del quale i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione, la trasmissione del ricorso al Giudice di prime cure da parte della società Schiavonea, avrebbe dovuto essere effettuata al nuovo indirizzo della F.C. Albidona, pubblicato sul C.U. nr.72 del 16/12/2010 del Comitato Regionale LND Calabria.
Nè la Società Schiavonea potrebbe lamentare la contemporaneità della spedizione della raccomandata – dalla quale peraltro non risulta l’orario di invio – con la pubblicazione del C.U. n.72, poiché non essendo scaduti i termini del ricorso, conosciuto il cambio di indirizzo, avrebbe potuto sanarlo con la spedizione di raccomandata alla nuova sede.
Il reclamo, pertanto, è fondato e può essere accolto. Ritenuto, tuttavia, che nella condotta della società F.C.Albidona si ravvisano gli estremi del comportamento antisportivo per aver schierato il calciatore Roma Alessandro nato il 05/02/1993 anche se squalificato, che pertanto non aveva titolo a prendere parte all’incontro, rimette gli atti al Presidente in sede, per quanto di sua competenza.

P.Q.M.
in accoglimento del reclamo della Società F.C. ALBIDONA, annulla la decisione di primo grado ed omologa il risultato della gara acquisito in campo Schiavonea Calcio- – Albidona : 1 – 3; Dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.  Rimette gli atti al Presidente in sede per quanto di sua competenza. in ordine alla posizione irregolare del calciatore ROMA Alessandro nato il 05/02/1993, squalificato.