RECLAMO N. 107 della società U.S. CRUCOLESE

avverso la regolarità della gara Crucolese – Doria (1 – 1) del 03.02.2008 Campionato PRIMA Categoria per presunta

posizione irregolare del calciatore CAPRISTO Leonardo.

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;

rilevato che effettivamente risulta che la società A.C. Doria ha utilizzato nella gara in oggetto il calciatore Capristo Leonardo (nato il

17.07.1989), che è tesserato con società appartenente a federazione estera (Germania) dal 15.11.2006;

che, pertanto, va applicata alla società A.C. Doria la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, 5°

comma, lettera a) del C.G.S.;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, irroga alla società A.C. DORIA la punizione sportiva della perdita della gara (Crucolese – Doria del

03.02.2008) con il punteggio di 0 -3;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 108 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n°97del 06.02.2008 (Squalifica calciatore COVELLI Matteo per QUATTRO giornate).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

In via preliminare, che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto,

non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante in maniera differente da quella effettuata

dal direttore di gara;

Che dal rapporto dell’arbitro della gara Manchester Castrovillari - Torretta, del 02.02.2008, risulta in maniera chiara ed inequivoca

che il calciatore della società A.S.D. Manchester Castrovillari, nonché capitano, Covelli Matteo, dopo essere stato espulso per

doppia ammonizione, si avvicinava al direttore di gara proferendogli frasi offensive e minacciose;

Considerato che la sanzione del Giudice di prime cure appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al Covelli;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

 

Ancora una volta, la LND rivoluzione la classifica. Questa volta nella bassa classifica.