
GIUSTIZIA SPORTIVA - Decisioni del Giudice Sportivo
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 18/12/2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
NUOVA COSENZA CALCIO SRL - ADRANO CALCIO 2010
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Adrano calcio con il quale viene dedotta la irregolare posizione del calciatore Longobardi Giovanni nella gara di cui all´oggetto per essere stata violata la disposizione di cui all´art.114 NOIF non essendo decorsi almeno 30 giorni tra l´ultima gara disputata da calciatore professionista e il proprio tesseramento presso la LND e per avere, il suddetto calciatore, in violazione dell´art.117 NOIF effettuato due rescissioni di contratto ed un terzo nuovo tesseramento con società della LND;
- lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Nuova CosenzaCalcio;
Il reclamo è infondato: l´´ufficio tesseramenti della LND, su richiesta di questo Giudice Sportivo, con nota del 9 gennaio 2012, ha certificato che il calciatore Longobardi Giovanni risulta tesserato per la società Nuova Cosenza Calcio a decorrere dal 17/12/2011 e non come asserito dalla reclamante dal 16/12/2011;
- Considerato che l´ultima gara da professionista disputata dal Longobardi con la società Aversa Normanna risale al
16/11/2011, ( Aversa Normanna - Fondi), ne consegue che il suddetto calciatore aveva pieno titolo per partecipare alla gara di cui in epigrafe;
PQM
Delibera:
1) di respingere il reclamo
2) di convalidare il risultato della gara Nuova Cosenza - Adrano Calcio 1-0
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società Adrano Calcio
GARE DEL 15/1/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA´
AMMENDA
Euro 600,00 SPORT CLUB MARSALA 1912 SRL
Per essere, al termine della gara, persona non identificata ma riconducibile alla società , entrata sul terreno di gioco rivolgendo frasi offensive all´indirizzo dei calciatori della squadra avversaria. Veniva prontamente allontanata grazie all´intervento dei dirigenti della società.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 25/ 1/2012
FINA ALDO (SPORT CLUB MARSALA 1912 SRL)
Per condotta non regolamentare, allontanato.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE
PRATICO CARMELO (VALLE GRECANICA)
Per essere uscito dalla propria area tecnica protestando e rivolgendo frase offensiva all´indirizzo del Direttore di gara, allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ANGELINO ANTONIO (SANT ANTONIO ABATE)
Per avere, a gioco fermo, lanciato uno sputo all´indirizzo di un calciatore avversario attingendolo al torace.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IANNELLI CHRISTIAN (ACIREALE CALCIO 1946 SRL)
SANSONE GABRIELE (VALLE GRECANICA)
Per avere, in azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
SANFILIPPO CHRISTIAN (NISSA S.S.D. A R.L.)
Per avere rivolto espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara.
PERRICONE ALDO (NISSA S.S.D. A R.L.)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario a gioco fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IMPARATO MATTEO (SANT ANTONIO ABATE)
BORSA MATTEO (SERRE ALBURNI)
Per intervento falloso da ultimo uomo.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FILIPPO EMILIANO (CALCIO ACRI)
TISCIONE FILIPPO (LICATA 1931)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
MAGGIO FRANCESCO (ACIREALE CALCIO 1946 SRL)
LEGGIERO FABIO (NOTO)
SCIGLIANO ANDREA (NUOVA COSENZA CALCIO SRL)
MARTELLO ANTONIO (SAMBIASE 1962)
GENOVESE ANTONINO (SPORT CLUB MARSALA 1912 SRL)