Con comunicato ufficiale N° 088CDN   la Commissione disciplinare nazionale della FIGC, condanna il San Marco ad una penalizzazione di ben 4 punti in classifica, per la oramai accertata posizione irrigolare del calciatore Daniele Lanza. E' ora la Jordan la vincitrice del gir. A di prima categoria con 71 punti. Il San Marco scende a 69 punti e per avere accesso al campionato di Promozione dovrà passare dai play off dove il prossimo 17 maggio incontrerà nella gara di andata del primo turno lo Spezzano Albanese. 

Qui la nuova Griglia Play Off

Di seguito il testo integrale del comunicato ufficiale

 

(257) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA

SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ FC SAN MARCO (ammenda di € 1.000,00) A

SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR

Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).

Le società ASC D Jordan Aufugum, Polisposportiva Audace San Marco, Polisportiva

Nuova S. Nicola Arcella, A.S. Spezzano Albanese, partecipanti al campionato regionale

Calabria di prima categoria, con atto datato 3 dicembre 2008 denunciavano al Presidente

del Comitato Regionale Calabria che la società FC San Marco aveva utilizzato nelle prime

otto gare di campionato della stagione in corso il calciatore Daniele Lanza, che risultava

tesserato per altra società.

La Procura federale, investita del caso, accertava che in effetti la società FC San Marco il

29 agosto 2008 aveva inviato all’ufficio competente la richiesta di aggiornamento

posizione di tesseramento del calciatore Daniele Lanza, che non veniva accolta in quanto

tale calciatore risultava già tesserato per altra società. Il mancato tesseramento era

portato a conoscenza della società interessata con lettera 17 novembre 2008 dell’Ufficio

tesseramento del Comitato Regionale Calabria.

L’organo inquirente accertava altresì che il calciatore aveva partecipato in posizione

irregolare ad otto gare di Campionato, disputate tutte in epoca precedente la

comunicazione dell’Ufficio.

La Procura federale con atto datato 2 febbraio 2009 deferiva alla Commissione

Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria il calciatore Daniele Lanza

(violazione artt. 1 comma 1 CGS; 40 comma 4 NOIF; 10 commi 2 e 6 CGS); il sig. Stefano

Mungo ed il sig. Santo Spadafora, entrambi co-presidenti della società F.C. San Marco; i

sigg.ri Bruno Siciliano, Pasquale Perrone, Andrea Ruffo, quali dirigenti della società FC

San Marco (per tutti, violazione artt. 1 comma 1 CGS; 40 comma 4 NOIF; 10 commi 2 e 6

CGS); la società FC San Marco (responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4

commi 1 e 2 CGS in relazione all’art. 1 comma 5 CGS).

Veniva più in particolare contestato: al Lanza di aver sottoscritto la richiesta di

tesseramento per la società FC San Marco mentre era tesserato per altra società e di aver

partecipato in posizione irregolare ad otto gare di campionato della società FC San Marco;

al Mungo di aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del Lanza senza aver effettuato

con la necessaria diligenza le opportune verifiche e per aver consentito che il calciatore

partecipasse alle otto gare di campionato di cui sopra in posizione irregolare; a Spadafora,

Siciliano, Perrone e Ruffo per aver sottoscritto le distinte delle otto gare alle quali aveva

partecipato il calciatore Lanza e per aver dichiarato con tale sottoscrizione che i calciatori

indicati in ciascuna distinta, quindi anche il Lanza, erano regolarmente tesserati e

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partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza (Spadafora

una distinta; Siciliano quattro distinte; Perrone una distinta; Ruffo due distinte).

Innanzi la Commissione disciplinare Territoriale, la Procura Federale, all’udienza di

discussione del deferimento, chiedeva che fossero comminate le seguenti sanzioni: per il

Lanza mesi quattro di squalifica; per il Mungo mesi sei di inibizione; per lo Spadafora mesi

tre di inibizione; per il Siciliano mesi quattro di inibizione; per il Perrone ed il Ruffo mesi tre

di inibizione; per la società F.C. San Marco 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica ed

€ 1.000,00 di ammenda.

Si costituivano nel procedimento i deferiti, i quali chiedevano il proscioglimento.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 31 marzo 2009,

irrogava al Lanza la squalifica sino al 30 ottobre 2009; al Mungo la inibizione sino al 30

settembre 2009; a Spadafora, Siciliano, Perrone e Ruffo la inibizione sino al 30 giugno

2009; alla società FC San Marco l’ammenda di € 1.000,00.

Avverso tale decisione propone ricorso la Procura federale per la modifica della

statuizione di primo grado limitatamente alla mancata applicazione della penalizzazione

dei punti in classifica.

Deduce la ricorrente che il giudice di primo grado avrebbe mancato di considerare il

disposto dell’art. 10 comma 8 parte seconda CGS, che, nel caso in cui venga accertata la

responsabilità diretta della società, prevede chiaramente e senza possibilità di diversa

interpretazione l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g, h, i dell’art. 18 comma 1

CGS, tra le quali la penalizzazione di uno o più punti in classifica (lett. g).

Resiste al ricorso la società FC San Marco, la quale, con memoria scritta spedita a mezzo

raccomandata il 14 aprile 2009, eccepisce l’improcedibilità e la inammissibilità del ricorso

per violazione degli artt. 34 comma 7 e 35 comma 4.1 CGS; deduce la congruità della

sanzione applicata dalla Commissione Disciplinare Territoriale e, comunque, la mancata

violazione da parte della resistente dell’art. 40 comma 4 NOIF; conclude per

l’accoglimento delle dispiegate eccezioni e, nel merito, per il rigetto del gravame e, più

gradatamente, soccorrendo l’ipotesi di accoglimento del ricorso, per l’applicazione del

minimo della pena.

All’udienza odierna sono comparse le parti, le quali si sono riportate alle rispettive

conclusioni.

Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla

società FC San Marco nonchè dalla Procura federale.

Su tutte le eccezioni sollevate questa Commissione, a scioglimento della riserva, ha

deciso come da separata ordinanza letta alle parti ed allegata al verbale di udienza.

Nel merito il ricorso è fondato.

Costituisce orientamento consolidato di questa Commissione che ai sensi dell’art. 10

comma 6 ultimo inciso CGS, qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori sotto

falso nome o che comunque non hanno titolo per prendervi parte, a società, dirigenti e

tesserati si applicano le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9.

Per il comma 8 dell’art. 10 CGS, se, come nel caso in esame, viene accertata la

responsabilità diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni

delle lettere g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica), h) (retrocessione all’ultimo

posto in classifica), i) (esclusione dal campionato) dell’art. 18 comma 1 CGS.

La motivazione della decisione impugnata appare dunque errata nella parte in cui, mossa

dall’esigenza di graduare la pena in base all’elemento soggettivo della violazione, finisce

per eludere la norma, mancando di applicare la sanzione della penalizzazione dei punti in

classifica, in essa prevista.

La sanzione difatti è suscettibile di essere graduata, ma nell’ambito delle pene delle

lettere g), h), i) comma 1 art. 18 CGS, da applicarsi secondo il prudente apprezzamento

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dell’organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, senza

quindi ricorrere, per i punti di penalizzazione in classifica, al criterio dell’automatismo.

Tale criterio, peraltro, è previsto dall’art. 17 comma 8 CGS con riferimento alle sanzioni

inerenti alla disputa delle gare, la cui fattispecie è estranea al caso su cui si controverte.

Si ritiene equo sanzionare la società FC San Marco con la penalizzazione di quattro punti

in classifica, da scontarsi nella stagione in corso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l’effetto, a parziale modifica della decisione impugnata, commina

alla società FC San Marco la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi

nella corrente stagione sportiva 2008/2009. Conferma nel resto la decisione impugnata.