GARA DEL 13/12/2009 LATTARICO  - ROGGIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Società Roggiano Calcio con il quale richiede che venga irrogata alla società Lattarico la punizione sportiva della perdita della gara per la posizione irregolare del calciatore Montone Savio nato il 25.01.1982;

visti gli atti ufficiali della gara;

Vista la documentazione trasmessa dagli uffici competenti dai quali si evince che il sig. Montone Savio nato il 25.01.1982 risulta svincolato dal 13.07.2009 e che ad oggi nessuna richiesta di tesseramento è stata depositata alla FIGC;

visto l'art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S.;

delibera

1)       infliggere alla società LATTARICO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;

2)       infliggere al Dirigente accompagnatore della società Lattarico Sig. IANNUZZI Vincenzo l'inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva fino al 10.02.2010 per avere consentito la partecipazione alla gara di un calciatore che non ne aveva titolo;

3)       infliggere alla Società LATTARICO l'ammenda di € 200,00;

4)       dispone, infine, accreditarsi la relativa tassa.

 

 

GARA DEL 13/12/2009 SCHIAVONEA CALCIO  - CRUCOLESE A.S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Società Crucolese A.S.D. con il quale chiede che venga irrogata alla società Schiavone Calcio la punizione sportiva della perdita della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore Cozza Agostino nato il 14.05.1984;

visti gli atti ufficiali di gara;

vista la documentazione trasmessa dal competente ufficio tesseramento dalla quale risulta che Cozza Agostino nato il 14.05.1984 risulta svincolato dall'1.07.2009 e che ad oggi nessuna richiesta di tesseramento è stata depositata presso la F.I.G.C.;

visto l'art.17,comma 5 lettera a) del C.G.S.;

delibera

1)       infliggere alla società SCHIAVONEA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;

2)       inibire il Sig. BESCHIN Gianni fino al10.02.2010 per aver consentito la partecipazione alla gara di un calciatore che non ne aveva titolo;

3)       infliggere alla società SCHIAVONEA CALCIO l'ammenda di € 200,00;

4)       dispone, infine, accreditarsi la relativa tassa.