GARA DEL 14/02/2010 CAMPESE - GIOIOSA JONICA A.S.D.
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara dei quali risulta che al 17° del secondo tempo, a seguito di una decisione dell'arbitro, due giocatori della società Campese e della società Gioiosa Jonica si strattonavano;
-che in tale circostanza interveniva il calciatore della società Campese Catanzaro Willians che colpiva con una gomitata un calciatore della società Gioiosa Jonica e che, pertanto, veniva espulso;
-che immediatamente dopo scoppiava una violenta rissa con aggressione da parte di giocatori e dirigenti della società Campese in danno di giocatori della società Gioiosa Jonica;
-che a tale aggressione partecipava l'allenatore della società Campese Sergi Massimo precedentemente allontanato;
-che i giocatori della società Gioiosa Jonica ricevevano calci, pugni e schiaffi da parte dei giocatori della società Campese nonché frasi offensive e gravemente minacciosi;
-che l'arbitro riconosceva tra gli aggressori dei giocatori della società Gioiosa Jonica i giocatori della società Campese Catanzaro Willians e Gulli Domenico;
-che nel frattempo alcuni sostenitori della società Campese scavalcando la rete di recinzione entravano nel terreno di gioco e si univano nell'aggressione dei propri giocatori a danno dei giocatori della società Gioiosa Jonica tirando calci e pugni;
-che in tale contesto l'allenatore Sergi della società Campese ed alcuni sostenitori che erano entrati in campo urlavano frasi offensive e gravamente minacciosi nei confronti dell'arbitro;
-che anche il giocatore della Campese Morabito Santo rivolgeva frasi gravemente minacciose nei confronti dell'arbitro;
-che l'arbitro visto l'atteggiamento gravemente minaccioso dei sostenitori della società Campese, dei suoi giocatori e del suo tecnico era costretto a rifugiarsi nel suo spogliatoio ed a sospendere la gara poiché non sussistevano più le condizioni ambientali di sicurezza;
-che l'arbitro riusciva ad abbandonare l'impianto grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine;
-visto l'art.17, 18, 19 e 12 comma 5 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società CAMPESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) infliggere alla società CAMPESE la penalizzazione di UN punto in classifica;
3) infliggere alla società CAMPESE la squalifica del terreno di gioco per DUE giornate con decorrenza immediata;
4) infliggere alla società CAMPESE l'ammenda di €. 500,00;
5) squalificare l'allenatore della società Campese SERGI Massimo fino al 17.05 2010;
6) squalificare il giocatore della società Campese CATANZARO Willians per sei giornate;
7) squalificare il giocatore della società Campese GULLÌ Domenico per sei giornate;
8) squalificare il giocatore della società Campese MORABITO Santo per tre giornate;