Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Castrovillari Calcio chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, asserendo che il magazziniere e il direttore sportivo dello Scalea 1912 avrebbero rivolto frasi offensive e minacciose verso propri giocatori non appena giunti nell'area degli spogliatoi, prima della gare e sostenendo altresì che l'allenatore della suddetta società Scalea 1912 avrebbe rivolto frasi offensive, minacciose, strattonato e preso per la gola il proprio dirigente Sig. Cappuccio Francesco, nonché afferrato per la gola il proprio capitano, Ruggiero Antonio che era intervenuto a sua difesa;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che due sostenitori della società Scalea 1912, prima dell'inizio della gara e mentre i giocatori e dirigenti della squadra avversaria si trovavano in prossimità degli spogliatoi, colpivano, rispettivamente, con un pugno alla nuca un giocatore che indossava ancora la tuta sociale e con due calci "nei glutei" un dirigente della società Castrovillari Calcio;
- che l'allenatore della società Scalea 1912, Sig. Viola Franco, prima dell'inizio della gara, spintonava con forza un giocatore della squadra avversaria e veniva fermato da un proprio dirigente ed allontanato dallo spogliatoio del Castrovillari Calcio;
rilevato che detti episodi, seppur deprecabili, non hanno influito sul regolare svolgimento della gara, atteso che non hanno apportato alcuna menomazione al potenziale atletico della squadra, che ha, comunque, regolarmente preso parte alla stessa;
ritenuto, infine, che dal contenuto del reclamo redatto dalla società Castrovillari Calcio emergono episodi che sarebbero accaduti lontano dalla percezione degli ufficiali di gara che, pertanto, meritano più approfondite indagini
visti gli art. 18 e 19 del C.G.S.;
delibera
1) squalificare l'allenatore VIOLA Franco della società Scalea 1912 fino al 3 MARZO 2011 (già squalificato fino al 31.1.2011);
2) infliggere alla società SCALEA 1912 l'ammenda di € 800,00 e la squalifica del campo di gioco per UNA giornata effettiva di gara con decorrenza immediata;
3) infliggere alla società Castrovillari Calcio l'ammenda di € 150,00 per comportamento ingiurioso e minaccioso verso il Commissario di Campo da parte di un proprio sostenitore a fine gara;
4) rigettare il reclamo della società Castrovillari Calcio, incamerarsi la relativa tassa e pubblicare il risultato della gara: SCALEA 1912 - CASTROVILLARI CALCIO = 1 - 0;
5) dispone trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.