DELIBERE
Gara del 26/ 3/2011 ARSENAL TREBISACCE-CAMPANA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Campana;
visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società CAMPANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) infliggere alla società CAMPANA la penalizzazione di UN punto in classifica;
3) infliggere alla società CAMPANA l'ammenda di € 250,00 per prima rinuncia;
4) fare obbligo alla società CAMPANA di corrispondere alla società Arsenal Trebisacce la somma di € 180,00 a titolo di indennizzo per mancato incasso.

Gara del 26/ 3/2011 REAL PIANOPOLI-SAN MAURO MARCHESATO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società San Mauro Marchesato;
visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società SAN MAURO MARCHESATO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) infliggere alla società SAN MAURO MARCHESATO la penalizzazione di UN punto in classifica;
3) infliggere alla società SAN MAURO MARCHESATO l'ammenda di €.500,00 per seconda rinuncia;
4) fare obbligo alla società San Mauro Marchesato di corrispondere alla società Real Pianopoli la somma di € 180,00 a titolo di indennizzo per mancato incasso.