Catona: rigettati i reclami di Montepaone e Mamer
Catona: rigettati i reclami di Montepaone e Mamer

Gara del 11/ 9/2011 MONTEPAONE CALCIO - CATONA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, premesso che la società Montepaone Calcio trasmetteva reclamo relativo alla gara, di cui in epigrafe, sull'errato presupposto che fosse di pertinenza della Commissione Disciplinare e che la stessa Commissione  ha trasmesso (per il principio del “translatio”) il citato reclamo a questo G.S.T. per competenza;

letto il suddetto reclamo con il quale la società Montepaone Calcio chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il calciatore Triulcio Giuseppe nato il 13/10/1992 non avente titolo in quanto doveva scontare una delle tre giornate di squalifica inflittagli dal G.S.T., con decisione pubblicata nel C.U. nº112 del 04/03/2011 (Gara Campionato Regionale Juniores – Catona – ReggioSud);

a sostegno della sua tesi la società Montepaone Calcio argomentava che nella stagione sportiva 2011/12 il citato giocatore Triulcio Giuseppe, non rientrando nei limiti d'età previsti per la partecipazione alla categoria Juniores, doveva scontare la rimanente giornata di squalifica nel campionato in corso con la prima squadra e nella prima giornata;

rilevato che, con delibera pubblicata nel C.U. nº112 del 04/03/2011 del Comitato Regionale Calabria il giocatore Triulcio Giuseppe (Catona Calcio) veniva squalificato per tre gare effettive (Campionato Regionale Juniores);

che dagli ufficiali della gara Montepaone Calcio - Catona Calcio del 11/09/2011 nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara per la società Catona Calcio al nº 2 è riportato il nominativo del giocatore Triulcio Giuseppe nato il 13/10/1992;

lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Catona Calcio con le quali chiede:

- in via preliminare che il reclamo venga dichiarato inammissibile per averlo proposto alla Commissione Disciplinare e non al G.S.T. in quanto trattasi di posizione irregolare di un calciatore, in osservanza di quanto disposto e previsto dalle vigenti norme federali;

- che il reclamo venga altresì dichiarato nullo e inammissibile in ragione di quanto disciplina l'art.46 C.G.S. e delle modalità di inoltro stabilite all'articolo 29 comma 2 e 3, nonché commi 7 e 8 C.G.S.;

- che nel merito ed in via principale il reclamo proposto si appalesi illegittimo ed infondato in quanto il giocatore aveva già scontato due delle giornate di squalifica e, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la residua giornata vada scontata nel campionato Juniores della corrente stagione, essendo il calciatore Triulcio Giuseppe nato nell'anno 1992 e quindi legittimato a parteciparvi quale calciatore fuori quota;

- che, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, il calciatore, nato nell'anno 1992, debba essere considerato a tutti gli effetti idoneo a disputare la gara del campionato Juniores, anche durante la stagione 2011/2012, nella qualità di fuori quota, atteso che ella stessa, Catona, partecipa regolarmente al campionato Juniores anche per la corrente stagione agonistica e che, pertanto, la residua giornata di squalifica debba essere scontata durante il campionato medesimo  2011/2012, per come ribadito a più riprese dalla Corte Federale in merito alla ''omogeneità delle competizioni ''in cui le sanzioni devono essere scontate;

considerato:

che per quanto attiene la richiesta di inammissibilità del reclamo per avere disatteso il dettato dell'art.46 del C.G.S. non vi è stata alcuna violazione in quanto, anche se erroneamente proposto alla Commissione Disciplinare la stessa, per consolidata prassi, lo ha trasmesso a questo G.S.T. per competenza;

che per quanto riguarda la posizione irregolare del giocatore Triulcio Giuseppe lo stesso aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara in quanto nato nel 1992 e, seppur fuori quota, è abilitato a disputare gare  del Campionato Regionale Juniores;

che la società Catona Calcio, per la stagione sportiva 2011/2012 è regolarmente iscritta al Campionato Regionale Juniores e che il giocatore Triulcio Giuseppe non partecipando alla prima gara di tale Campionato, Bocale Calcio - Catona Calcio,  si è attenuta a quanto ribadito in più circostanze dalla Corte Federale riguardo la “omogeneità delle competizioni'' che consente al giocatore di scontare la squalifica residua nell'ambito del campionato Juniores nel corso del quale  è stato sanzionato (cfr. C.U. nº12 del 12/01/2004 Corte Federale ''un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittagli in una gara del campionato Juniores - sia che via avesse partecipato come fuori quota o che vi avesse partecipato in quota - o in una gara del campionato allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita il campionato successivo ed in gare omogenee a quelle per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare , la squalifica va scontata in qualunque gara disputata dalla società di attuale appartenenza”).

delibera

  1. Rigettare il reclamo ed incamerare la relativa tassa

 

Gara del 18/ 9/2011 CATONA CALCIO – MAMERTRESILICESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso della società Mamertresilicese con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il calciatore Triulcio Giuseppe nato il 13/10/1992 non avente titolo in quanto doveva scontare una delle tre giornate di squalifica inflittagli dal G.S.T. per come risultante dal C.U. nº112 allorché militava nel campionato Regionale Juniores;

a sostegno della sua tesi, la società reclamante Mamertresilicese argomenta  che il suddetto calciatore Triulcio Giuseppe nella stagione agonistica 2011/2012 non rientrerebbe  nei limiti di età previsti dal CR Calabria per partecipare a gare della categoria Juniores al quale possono parteciparvi i calciatori nati dal 1/01/1993 in poi, mentre il predetto calciatore Triulcio è nato il 13/10/1992;

argomenta altresì la reclamante che il giocatore Trulcio Giuseppe durante la corrente stagione agonistica pur restando tesserato per la società Catona Calcio, ha cambiato categoria di appartenenza per raggiunti limiti di età contravvenendo così alla fattispecie prevista dall'articolo 22 comma 6 del C.G.S.;

lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Catona Calcio con le quali ritiene che il proprio giocatore Triulcio Giuseppe si trovava in posizione regolare in occasione della disputa della gara oggetto del reclamo;

rilevato

che, con delibera pubblicata nel C.U. nº112 del 4 marzo 2011 del C.R.C. il giocatore Triulcio Giuseppe (Catona Calcio) veniva squalificato per tre gare effettive maturate nel corso di gare del Campionato Regionale Juniores;

che dagli atti della gara Catona Calcio - Mamertresilicese del 18 settembre 2011 risulta l'impiego del giocatore Triulcio Giuseppe nato il 13/10/1992;

considerato

che il giocatore Triulcio Giuseppe, appartenente alla società Catona Calcio, aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara oggetto di reclamo in quanto nato nell'anno 1992 e pertanto, seppur fuori quota, è abilitato a disputare gare del campionato Juniores giusto quanto stabilito dal  C.R.C. in merito alla partecipazione  di calciatori giovani per la stagione 2011/2012 al campionato regionale Juniores (''potranno partecipare i calciatori nati dal 01/01/1993 in poi” “.....sarà consentito l'impiego di un massimo di tre calciatori fuori quota nati dall’1.1.1992”);

che la società Catona Calcio, per la stagione sportiva 2011/2012, è regolarmente iscritta al campionato Juniores Regionale e che il giocatore Triulcio Giuseppe ha scontato la giornata di squalifica residua non partecipando alla gara Bocale Calcio - Catona Calcio del 11/10/2011;

che la società Catona Calcio si è attenuta a quanto ribadito in più circostanze dalla Corte Federale riguardo la ''Omogeneità delle competizioni'' che consente al giocatore di scontare la squalifica residua nell'ambito del campionato Juniores competizione in cui è stato sanzionato (C.U. nº12 del 12/01/2004 Corte Federale);

delibera

  1. Rigettare il reclamo ed incamerare la relativa tassa.