CREMISSA  - TORTORA

Il Giudice Sportivo letto il reclamo con il quale la società Tortora chiede irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara, sostenendo:

-  che prima dell'inizio della gara stessa ed al momento di fare ingresso negli spogliatoi, alcuni propri giocatori venivano insultati con frasi minacciose e colpiti con pugni, calci e schiaffi da un gruppo di persone che sostavano dinanzi gli spogliatoi stessi;

- a seguito dell'aggressione subita cinque propri giocatori erano costretti a ricorrere a cure mediche presso il presidio ospedaliero di Cariati mentre altre (sei) subivano danni meno gravi;

- che i propri dirigenti, dopo aver presentato all'arbitro la distinta di gara per il riconoscimento dei giuocatori, gli comunicavano di essere impossibilitati a disputare la gara a causa delle condizioni fisiche dei propri giuocatori aggrediti e per le condizioni ambientali venutesi a creare;

letti gli atti ufficiali, rapporto dell'arbitro e del Commissario di Campo, dai quali risulta:

-          che l'arbitro mentre effettuava il riscaldamento nel terreno di giuoco, ed il Commissario di campo, appena giunto all'impianto sportivo, udivano delle urla provenienti dall'interno degli spogliatoi;

-          che il Commissario di campo si recava nello spogliatoio della società Tortora e constatava che alcuni giuocatori di detta squadra si trovavano in stato confusionale mentre altri presentavano ecchimosi al volto e sangue;

-          che i dirigenti della società Tortora presentavano all'arbitro la distinta dei giocatori per il riconoscimento e, contestualmente, gli comunicavano che a causa dell'aggressione subita  la maggior parte dei propri giocatori non erano nelle condizioni di scendere in campo;

-          che l'arbitro, nel momento del riconoscimento dei giocatori notava che il portiere della società Tortora, Oleastro Amedeo, aveva un occhio gonfio ed arrossato;

-          che dai certificati medici rilasciati dal pronto soccorso del presidio ospedaliero di Cariati ed allegati al reclamo, risulta che al giocatore De Francesco Francesco venivano diagnosticati "contusioni multiple e vertigini" guaribili in 10 (dieci) giorni s.c.; al giocatore Chiappetta Alessandro "contusioni multiple e trauma distorsivo-contusivo del rachide cervicale con cervicalgia e vertigini" guaribile in 10 (dieci) giorni s.c.; al giocatore Oleastro Amedeo "contusioni multiple con cefalea e vertigini"guaribile in 10 (dieci) giorni s.c.; al giuocatore Ramunno Francesco "contusioni multiple con cervicalgia, vertigini e cefalea"guaribile in 10 (dieci) giorni s.c.; al Signor Galati Nicola, dirigente con funzioni di Assistente di parte, “contusione cronica, contusione rachide-cervicale con cervicalgia, cefalea e vertigini, contusione addominale" guaribile in 10 (dieci) giorni s.c. tutti appartenenti alla società Tortora;

 ritenuto che il comportamento dei sostenitori della società Cremissa ha impedito la regolare effettuazione della gara e che di tale comportamento è oggettivamente responsabile la società stessa;

ha deliberato di

1) infliggere alla società CREMISSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;

2) infliggere alla società CREMISSA la penalizzazione di DUE PUNTI in classifica;

3) fare obbligo alla società CREMISSA di disputare UNA gara a porte chiuse;