Val Gallico - Real non disputata: gara persa ad entrambe, per il Val Gallico anche un punto di penalizzazione
Val Gallico - Real non disputata: gara persa ad entrambe, per il Val Gallico anche un punto di penalizzazione

Quando a perderci è davvero il calcio calabrese. Il Giudice Sportivo ha deciso che in occasione della mancata disputa di Val Gallico - Real, a causa della rissa scatenatasi in prossimità dell'ingresso in campo, a perdere sono entrambe le società.

Di seguito la decisione del Giudice sportivo

 

DELIBERE
Gara del 12/ 3/2016 VAL GALLICO - REAL
Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali rapporto arbitrale e del commissario di campo, dei quali risulta: 

- che l'arbitro dopo aver effettuato il riconoscimento dei giocatori delle due squadre partecipanti alla gara nell'uscire dallo spogliatoio notava che ''una persona non identificata veniva buttata a terra e pestata da quasi la totalità dei giocatori alla società Real'';

- che, contestualmente, all'interno degli spogliatoi si scatenava una rissa alla quale partecipavano ''entrambe le squadre'' e senza che l'arbitro riuscisse ad identificare nessuno dei corrissanti;

- che dopo qualche minuto, grazie all'intervento dei dirigenti e dei Carabinieri che facevano allontanare le persone non autorizzate l’arbitro rientrava nello spogliatoio in compagnia di uno dei Carabinieri e del commissario di campo;

- che il commissario di campo riferiva all'arbitro che a seguito dell'apertura da parte del custode dell'impianto sportivo di una porta che dall'esterno dava agli spogliatoi entravano due persone sconosciute ''una riconducibile alla società Val Gallico'', i quali colpivano con pugni e calci il giocatore contrassegnato con il numero quattro sulla maglia appartenente alla società Real;

- che successivamente l'allenatore e il dirigente accompagnatore ufficiale la società Real comunicavano all'arbitro di non essere disposti a ''scendere in campo assolutamente a queste condizioni'';

- che l'arbitro in considerazione che quasi tutti giocatori di entrambe le squadre avevano preso parte alla rissa e anche perché nel frattempo'' anche sugli spalti la situazione si stava agitando dopo aver saputo quanto successo negli spogliatoi'' informava i dirigenti e le due squadre della decisione presa di non dare inizio alla gara;

letto il reclamo fatto pervenire dalla società Real con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva e la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere un giocatore di detta squadra colpito con un pugno la testa un proprio giocatore. ritenuto che l'assunto della società reclamante in ordine all'episodio degli atti di violenza subiti da un proprio giocatore da parte di un giocatore avversario non meglio identificato, trova riscontro negli atti ufficiali;

che in merito a quanto accaduto al sopraddetto giocatore della società Real degli atti ufficiali non si rilevano danni fisici subiti allo stesso tanto da non fargli prendere parte alla gara;
che degli atti ufficiali si evince inconfutabilmente che l'arbitro non ha dato inizio alla gara per il clima di ''ostilità'' venutasi a creare tra tutti i giocatori delle due squadre a seguito della violenta rissa;

che la gara non ha avuto inizio oltre che per la diretta responsabilità dei giocatori delle due squadre dei sostenitori entrati abusivamente negli spogliatoi, anche per la diretta responsabilità oggettiva delle due società Val Gallico e il Real;

visti gli articoli 17 punto 2 e 18 punto 1 lettera b e g del C.G.S. delibera
1) infliggere ad entrambe le società VAL GALLICO e REAL la punizione sportiva e la perdita della gara con il punteggio 0-3;
2) infliggere alla società VAL GALLICO l'ammenda di € 300.00;
3) penalizzare la società VAL GALLICO di un punto in classifica;
4) infliggere alla società REAL l'ammenda di € 150.00;
5) rigettare il reclamo proposto dalla società REAL e incamerarsi la relativa tassa;
6) Trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alla individuazione del presunto aggressore per come denunciato dalla società Real nel proprio reclamo.